Statuto
In data 23 maggio 2015 ad Amantea l’Assemblea Straordinaria ha approvato il nuovo Statuto con 3312 voti favorevoli, zero voti contrari e 20 voti in bianco.
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Sarà gradito qualunque avviso di refuso o svarione venuti dalla manualità della ribattitura.
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE – STATUTO
Denominazione – Sede – Scopi
Alla FIAF è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che tale destinazione o distribuzione non sia imposta per legge. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione ha sede legale in Torino.
I trasferimenti della sede legale potranno essere effettuati, su proposta del Consiglio Nazionale, approvata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, e non comporta modifiche allo Statuto.
• incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l’organizzazione e il riconoscimento di mostre, corsi, incontri ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione, a Soci e a terzi, di periodici e libri, su carta e su supporto elettronico;
• coordinare le attività dei Soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi;
• rappresentare i Soci presso la Fédération Internationale de l’Art Photographique – FIAP – ed altri Enti nazionali ed internazionali aventi le stesse finalità.
• l’organo ufficiale di formazione, informazione e divulgazione della FIAF è il periodico “Fotoit”. La denominazione del periodico potrà essere modificata, su proposta del Consiglio Nazionale, approvata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Soci
art. 3 – I Soci si dividono in Associazioni Fotografiche, Soci ordinari, juniores, familiari (coniugi, parenti, affini, conviventi more uxorio), sostenitori e onorari. l’appartenenza all’una o all’altra categoria di Soci, secondo quanto descritto nel presente articolo e nell’articolo seguente, non pregiudica l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa, con identici diritti e doveri.
art. 4 – Sono:
• Soci effettivi le Associazioni Fotografiche, i Gruppi o sezioni di essi, aventi come scopo statutariamente previsto la pratica, la promozione e/o la diffusione della fotografia e della cultura fotografica, e le Istituzioni pubbliche e private che – per loro Statuto od atto
costitutivo – perseguono anche finalità od oggetto sociale analoghi a quelli perseguiti dalla FIAF e che abbiano chiesto al Consiglio Nazionale, ed ottenuto, l’iscrizione alla FIAF. Ciascuna Associazione Fotografica conserva la propria autonomia nei confronti della FIAF, ad eccezione di quanto concerne l’organizzazione di manifestazioni per le quali sia stata richiesta ed ottenuta l’approvazione federale.
• Soci ordinari i singoli fotoamatori, riuniti e non in Associazioni, i quali abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione alla FIAF, mediante domanda diretta oppure tramite un Socio effettivo al quale siano associati.
• Soci juniores i fotoamatori di età non superiore a venticinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno d’iscrizione, riuniti e non in Associazioni, che abbiano chiesto ed ottenuto a tale titolo l’iscrizione alla FIAF. Essi godono dell’incentivo di una minor quota associativa e di altri eventuali incentivi deliberati dal Consiglio Nazionale.
• Soci familiari i fotoamatori, familiari di Soci ordinari riuniti e non in Associazioni, che abbiano chiesto, ed ottenuto, l’iscrizione alla FIAF in tale qualità. Essi godono dell’incentivo di una minor quota associativa rispetto a quelle fissate per i Soci ordinari e juniores, ma fruiscono dei servizi FIAF solo nella misura determinata dal Consiglio Nazionale.
• Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, a titolo di liberalità, contribuiscono, previa accettazione del Consiglio Nazionale, al sostegno economico delle iniziative della FIAF.
• Soci onorari le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio Nazionale abbia attribuito, con specifica motivazione, questo titolo di merito.
I Soci sostenitori ed onorari costituiscono il “gruppo benemerito” della FIAF, ma per questo non acquisiscono particolari diritti oltre quanto previsto dal presente Statuto.
La qualifica di Socio della FIAF si acquisisce con l’iscrizione nel Libro Soci tenuto dalla Segreteria della Federazione.
Tutti i Soci hanno diritto di:
• partecipare a tutte le attività promosse dalla FIAF;
• partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
• godere dell’elettorato attivo e passivo (in quest’ultimo caso con le sole limitazioni di cui all’art. 6) degli Organi direttivi della FIAF;
Tutti i Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti, e di rispettare le decisioni del Consiglio Nazionale.
l’iscrizione alla FIAF del Socio persona fisica, qualora avvenga tramite Socio effettivo, conferisce al legale rappresentante di quest’ultimo, delega per la partecipazione alle attività istituzionali della Federazione, incluso l’esercizio del diritto di voto, in tutti i casi nei quali detta partecipazione o l’esercizio del voto non avvengano personalmente, nei termini e modi di cui all’art. 8.
art. 5 – Il soggetto che intende per la prima volta iscriversi alla FIAF deve presentare domanda su apposito modulo da inoltrare alla Segreteria della Federazione e contestualmente versare la quota sociale prevista per l’anno in corso. Qualora la domanda non venisse accolta dal Consiglio Nazionale, la Segreteria provvederà senza indugio al rimborso.
Il soggetto che rinnova l’iscrizione deve procedere al versamento della quota sociale prevista per l’anno in corso non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.
In ogni caso è considerato Socio per tutti gli effetti previsti dal presente Statuto, colui che risulta iscritto nel Libro Soci. La Segreteria deve procedere a tale iscrizione entro 30 giorni dal momento del versamento della quota sociale.
I Soci onorari e i Soci sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Corrispettivi specifici direttamente connessi a prestazioni di servizi ovvero a cessioni di beni, possono essere richiesti ai Soci ovvero a terzi associati FIAF (direttamente o tramite il Circolo di appartenenza), purché strettamente correlati alla diretta attuazione degli scopi istituzionali.
art. 6 – Il rapporto associativo e le sue modalità sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione associativa non potrà essere temporanea. La qualifica di Socio, così come indicato nel precedente articolo, è intrasmissibile e inalienabile, e si perde unicamente per dimissioni, per morte del Socio, per mancato versamento della quota associativa annuale nel termine previsto dallo Statuto, o per revoca proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a causa di motivata ragione.
La quota associativa è intrasmissibile, inalienabile, non è rivalutabile e non è frazionabile.
I Soci, in caso di motivi di particolare gravità, possono essere sospesi dalla FIAF ad opera del Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Collegio dei Probiviri, fino alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
In qualsiasi caso la perdita della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla FIAF a titolo associativo né possono essergli richieste penali.
Tutti i Soci hanno eleggibilità attiva e passiva con la sola eccezione dei Soci Juniores che non possono essere eletti alle cariche sociali sino al compimento della maggiore età.
Organi elettivi della FIAF
Assemblea dei soci
art. 7 – L’Assemblea è costituita dalle Associazioni Fotografiche, dai Soci ordinari, dai Soci juniores, dai Soci familiari nonché dai Soci onorari e sostenitori; tutti devono essere iscritti nel Libro Soci ai sensi dell’art. 5.
art. 8 – A ciascun Socio spetta un voto.
I Soci persone fisiche possono votare se hanno raggiunto la maggiore età alla data di apertura dell’Assemblea.
I Soci effettivi esprimono il voto tramite il proprio legale rappresentante. I Soci persone fisiche votano di persona. Tutti i votanti devono essere in regola con le norme di cui all’art. 5.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, ai fini del voto, mediante delega scritta conferita ad un altro Socio. Ad un Socio possono essere conferite non più di tre deleghe. In mancanza di esercizio del diritto di voto di persona o per delega, ai sensi dei precedenti commi, il voto dei Soci persone fisiche iscritte alla FIAF tramite Socio effettivo, è espresso dal legale rappresentante di quest’ultimo in forza del mandato di cui all’ultimo comma dell’art. 4.
La delega da parte del legale rappresentante di un Socio effettivo conferisce il potere di esprimere un numero di voti pari al numero di Soci che il delegante rappresenta ma, ai fini del computo del numero massimo di deleghe di cui al terzo comma del presente articolo, conta per il delegatario come delega singola.
l’esercizio personale o per delega del diritto di voto delle persone fisiche deve essere comunicato alla Segreteria FIAF in forma scritta. La comunicazione deve pervenire almeno sette giorni prima della data prevista per l’apertura dell’Assemblea. Analoga comunicazione, nei medesimi termini, deve pervenire alla Segreteria FIAF qualora il Socio
persona fisica, iscritto tramite Socio effettivo, non voglia essere rappresentato nel voto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4.
art. 9 – L’Assemblea provvede a designare, con votazione palese o per acclamazione, il proprio Presidente e due Scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea designa il Segretario dell’Assemblea.
Assemblea ordinaria
art. 10 – L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale, in una sede appositamente prescelta in Italia, entro il mese di giugno di ogni anno o comunque tutte le volte che il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno, ovvero a seguito di richiesta di Soci rappresentanti il 25% dei Soci che risultino iscritti nel Libro Soci.
l’avviso di convocazione, contenente l’indicazione della data, dell’ora e della località, nonché l’ordine del giorno, viene portato a conoscenza dei Soci almeno trenta giorni prima della data della riunione mediante pubblicazione:
• sull’organo ufficiale di cui all’art. 2;
• sul sito web ufficiale della FIAF.
Nell’avviso di convocazione deve essere espressa anche data ed ora per la seconda convocazione.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di più della metà dei Soci aventi diritto al voto, presenti personalmente, o rappresentati per delega o ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Non raggiungendosi alla prima convocazione il numero legale, l’Assemblea è convocata in seconda convocazione nei termini indicati nel presente articolo ed è da intendersi costituita qualunque sia il numero dei presenti.
l’Assemblea di seconda convocazione può essere convocata anche nella medesima giornata di quella di prima convocazione a non meno di 2 ore successive a quella fissata per la prima convocazione.
Estratto del verbale con le deliberazioni dell’Assemblea è pubblicato nel sito web della FIAF.
art. 11 – L’Assemblea Ordinaria ha in particolare il compito di:
• esaminare ed approvare la relazione sulle attività della FIAF, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli Organi della Federazione hanno l’obbligo di redigere annualmente, secondo le disposizioni del presente Statuto;
• eleggere il Presidente della FIAF, i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
• ratificare le quote associative deliberate dal Consiglio Nazionale e disporre eventuali conguagli;
• revocare la qualifica di Socio;
• ratificare i Regolamenti attuativi delle disposizioni statutarie, disposti dal Consiglio Nazionale;
• discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno. L’Assemblea Ordinaria può eleggere, su proposta del Consiglio Nazionale, “Presidenti ad Honorem”.
Assemblea straordinaria
art. 12 – L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale con le modalità dell’Assemblea Ordinaria, per deliberare su:
• modifiche allo Statuto;
• scioglimento della Federazione.
l’Assemblea Straordinaria può essere anche convocata, su richiesta del Consiglio Nazionale, o del Collegio dei Revisori, qualora il Consiglio non provveda, per deliberare modifiche allo Statuto proposte da almeno il 40% dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Presidente
art. 13 – Il Presidente della FIAF ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Federazione.
Viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, in prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora non sia stato raggiunto tale quorum: in seconda votazione con il ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Qualora vi sia un solo candidato, questi viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
La votazione per l’elezione del Presidente della FIAF viene effettuata con scheda unica, utile anche per le elezioni delle altre cariche federative.
• Dirige la politica generale della Federazione e ne è responsabile;
• Presiede il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, adotta provvedimenti d’urgenza;
• Convoca le Assemblee dei Soci e le adunanze del Consiglio Nazionale che presiede;
• Coordina le azioni dei Consiglieri e ne controlla l’effettivo svolgimento;
• Gestisce tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti al compimento degli scopi istituzionali;
• Firma la corrispondenza;
• Autorizza il Segretario a gestire i mezzi finanziari della Federazione mediante apposita apertura di c/c bancari o postali;
• Delega il Segretario o il Vicepresidente a sostenere le spese necessarie per il buon funzionamento della FIAF e per le attività strettamente necessarie per l’attuazione degli scopi istituzionali;
• Ha poteri di straordinaria amministrazione che devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Nazionale a maggioranza relativa;
• Redige i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Federazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti eventualmente ricevuti;
• Concede onorificenze e patrocini;
• Concede deleghe per particolari compiti o funzioni.
Dura in carica tre anni e non può ricandidarsi né essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
In caso di assenza o impedimento o cessazione dalla carica, viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di successiva assenza o impedimento di quest’ultimo, il
Presidente è sostituito dal Consigliere con la maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio. Tra due o più Consiglieri di pari anzianità d’appartenenza al Consiglio, sarà sostituito da quello con maggiore anzianità d’iscrizione alla FIAF. Tra due o più Consiglieri con pari anzianità di iscrizione alla FIAF, sarà sostituito da quello di maggiore anzianità anagrafica.
Consiglio nazionale
art. 14 – Il Consiglio Nazionale è costituito da undici membri: il Presidente della FIAF ed altri dieci membri eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Nazionale è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della FIAF; dura in carica tre anni ed i Consiglieri non possono ricandidarsi né essere eletti per più di tre mandati consecutivi.
Tutti i Soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il 18°anno di età, non sussista nei loro confronti un procedimento all’esame del Collegio dei Probiviri e risultino iscritti nel Libro Soci nei trenta giorni successivi alla data del 31 gennaio.
La candidatura viene formalizzata mediante comunicazione scritta inviata anche telematicamente entro la suddetta data.
Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti.
In caso di parità si procederà alle nomine privilegiando la maggiore anzianità di iscrizione alla FIAF, con i dati in possesso della Segreteria.
Il Consiglio Nazionale può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri.
art. 15 – Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente eletto deve convocare in riunione il Consiglio Nazionale. In detta riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio Nazionale nomina: il Vicepresidente e il Segretario Generale, scelti tra i membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno, dietro convocazione scritta ed inviata o trasmessa almeno quindici giorni prima della data prevista, su invito del Presidente della FIAF o di più della metà dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo facente funzione in caso di assenza o impedimento.
I Consiglieri non hanno facoltà di delega.
Il Consigliere che nell’ambito del medesimo mandato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni decade automaticamente.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo vengono cooptati i primi non eletti, che restano in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio.
Le frazioni di mandato sono conteggiate come mandato intero.
Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio Nazionale, questo decade. Il Collegio dei Revisori dei Conti compie gli atti di ordinaria amministrazione e convoca senza indugio l’Assemblea dei Soci per l’elezione di un nuovo Consiglio Nazionale che deve essere tenuta entro 90 giorni nei modi e nei tempi previsti dall’art. 10.
art. 16 – Il Consiglio Nazionale ha il compito di:
• nominare, su proposta del Presidente della FIAF, il Vicepresidente, il Segretario Generale e i componenti del Comitato Esecutivo scelti tra i propri membri;
• nominare i Delegati Regionali;
• ratificare l’elezione dei Delegati Provinciali;
• definire i programmi della FIAF, secondo le finalità di cui all’art. 2;
• istituire e/o abolire Dipartimenti operativi;
• approvare i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo redatti dal Presidente e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
• stabilire le quote associative e proporre eventuali conguagli;
• emanare i Regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
• disporre la sospensione ed il deferimento di Soci al Collegio dei Probiviri.
I Consiglieri, oltre a rappresentare la FIAF su specifica delega del Presidente, possono essere da questi delegati alla direzione e responsabilità nell’ambito delle attività federative. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale a cura del Segretario che, dopo approvazione, lo sottoscrive insieme al Presidente.
Collegio dei revisori dei conti
art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente, e da due membri supplenti. Ne è Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Sono candidabili i Soci FIAF che per titolo o professione siano particolarmente versati nelle materie amministrative, contabili e fiscali.
Per la candidatura alla carica di Revisore si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nell’art. 14 per la candidatura a Consiglieri.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri effettivi non possono ricandidarsi né essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.
Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che sono parenti entro il secondo grado od affini del Presidente della FIAF o dei Consiglieri Nazionali e coloro nei confronti dei quali sussista un procedimento all’esame del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri effettivi, subentrano per cooptazione i Revisori supplenti che restano in carica sino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere all’elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. Il loro incarico decade con quello del Collegio nel quale sono subentrati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:
• controllare la gestione e la contabilità sociale, il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali che gli devono pervenire dal Consiglio Nazionale almeno 60 giorni prima dell’Assemblea dei Soci;
• redigere la relazione sul Bilancio Consuntivo annuale, da presentare all’Assemblea dei Soci;
• procedere al controllo della contabilità sociale almeno tre volte all’anno, o su richiesta del Presidente della FIAF, o del Segretario Generale o di almeno tre Consiglieri Nazionali. Detto controllo può essere effettuato anche singolarmente da un solo Revisore;
• vigilare sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto di una corretta amministrazione e sul suo concreto funzionamento.
Il Presidente del Collegio, o altro membro effettivo da questi designato, presenzia alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
Collegio dei proibiviri
art. 18 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, compreso il suo Presidente. Ne è Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
Per la candidatura alla carica di Proboviro si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nell’art. 14 per la candidatura a Consiglieri.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri effettivi non possono ricandidarsi né essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
• valutare l’esistenza di violazioni del presente Statuto e/o dei Regolamenti associativi da parte dei Soci;
• intervenire quale conciliatore nelle controversie tra gli Organi della Federazione, nei rapporti tra i Soci o tra questi e la FIAF;
• proporre al giudizio del Consiglio Nazionale l’applicazione di provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai commi precedenti e nei confronti dei Soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi della FIAF.
Aaltri organi della FIAF
Vicepresidente
art. 19 – Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri, su proposta del Presidente della FIAF.
Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni ed i poteri stabiliti dal presente Statuto per tutta la durata dell’impedimento. In caso di cessazione del Presidente per qualsiasi ragione, egli ne assume le funzioni sino alla nomina di un nuovo Presidente.
SEGRETARIO GENERALE
art. 20 – Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Nazionale, tra i propri membri, su proposta del Presidente della FIAF.
Ha il compito di:
• redigere i verbali delle sedute che sottoscrive previa approvazione del Presidente, il quale li controfirma;
• firmare la corrispondenza ordinaria;
• gestire, su incarico del Presidente i mezzi economici necessari al buon funzionamento della Federazione, aprendo appositi conti correnti bancari o postali sui quali può agire anche con firma singola;
• relazionare trimestralmente il Presidente sui movimenti finanziari intervenuti nel periodo;
• coordinare la realizzazione delle direttive del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo in tema amministrativo;
• curare la tenuta dei libri sociali;
• curare la gestione economica e finanziaria, sottoponendo periodicamente al controllo dei Revisori dei Conti la situazione contabile;
• curare l’organizzazione e la documentazione delle attività federali;
• dirigere, organizzare e controllare i servizi di sede.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Consigliere con la maggiore anzianità di appartenenza alla Federazione.
Decade alla scadenza del Consiglio Nazionale che lo ha nominato.
Comitato esecutivo
art. 21 – Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente della FIAF, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale e da altri eventuali componenti nominati dal Consiglio Nazionale tra i propri membri.
Ha il compito di:
• dirigere l’attività della Federazione dando attuazione alle indicazioni del Consiglio Nazionale;
• coordinare l’attività dei Dipartimenti e dei Delegati Regionali e Provinciali;
• provvedere in tempi brevi a tutte le decisioni operative necessarie per lo svolgimento dell’attività della Federazione.
Il Comitato Esecutivo può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri.
Delegati regionali
art. 22 – I Delegati Regionali sono nominati dal Consiglio Nazionale e durano in carica il triennio del Consiglio stesso. Il loro incarico è rinnovabile, ma non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Le frazioni di mandato sono conteggiate come mandato intero. Possono essere revocati in qualsiasi momento con il voto della maggioranza del Consiglio Nazionale.
I Delegati Regionali rappresentano la FIAF nella regione ove risiedono. Hanno il compito di:
• promuovere e coordinare l’attività delle Associazioni e dei Soci singoli nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale;
• coordinare e controllare l’attività dei Delegati Provinciali;
• mantenere contatti con le Pubbliche Autorità;
• convocare Assemblee provinciali per l’elezione dei Delegati Provinciali;
• convocare e coordinare almeno una volta all’anno un Convegno Regionale.
I Delegati Regionali possono essere incaricati dal Presidente della FIAF a proporre onorificenze e delegati dal Presidente della Federazione a concedere patrocini e riconoscimenti.
I Delegati Regionali si riuniscono collegialmente almeno una volta l’anno su richiesta del Presidente della FIAF a fini di coordinamento delle loro attività.
Delegati provinciali
art. 23 – I Delegati Provinciali sono eletti dall’Assemblea provinciale dei Soci convocata dal Delegato Regionale.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, ai fini del voto, mediante delega scritta conferita ad un altro Socio. Ad un Socio possono essere conferite non più di tre deleghe. La delega da parte del legale rappresentante di un Socio effettivo conferisce il potere di esprimere un numero di voti pari al numero di Soci che il delegante rappresenta ma, ai fini
del computo del numero massimo di deleghe di cui al precedente comma, conta per il delegatario come delega singola.
In mancanza di esercizio del diritto di voto ai sensi dei precedenti commi, il voto dei Soci persone fisiche iscritte tramite Socio effettivo, è espresso dal legale rappresentante di quest’ultimo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4.
I Delegati Provinciali restano in carica tre anni, e non possono ricandidarsi né essere eletti per più di tre mandati consecutivi. Le frazioni di mandato sono conteggiate come mandato intero.
In caso di decadenza durante il mandato, il Delegato Regionale procede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni.
I Delegati Provinciali rappresentano la FIAF nella provincia in cui vengono eletti.
Hanno il compito di:
• coordinare e promuovere le attività delle Associazioni e dei Soci nel territorio di competenza;
• favorire la costituzione di nuove Associazioni e l’iscrizione alla FIAF delle stesse, dei loro Soci e di singoli fotoamatori non iscritti ad Associazioni, cercando comunque di promuoverne lo spirito associativo;
• prestare consulenza nell’organizzazione di manifestazioni fotografiche;
• riferire periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, al Delegato Regionale in merito all’attività svolta sul territorio, ivi compresa quella dei singoli Circoli, e segnalare nominativi meritevoli di riconoscimenti ed onorificenze;
• mantenere contatti con le Pubbliche Autorità.
In casi particolari possono essere designati o sostituiti nel loro incarico con provvedimento del Consiglio Nazionale.
Rimborsi spese – Compensi
art. 24 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
A tutte le cariche FIAF, ai componenti degli Organi Collegiali, ai Delegati Regionali e Provinciali ed ai collaboratori volontari tutti, competono solo rimborsi spese a piè di lista e dietro presentazione di regolari documenti giustificativi delle spese.
I rimborsi ai Delegati Regionali e Provinciali sono disciplinati con apposito Regolamento. La FIAF nei suoi uffici può avvalersi di personale dipendente regolarmente assunto e remunerato in base al contratto collettivo di lavoro della categoria.
Il personale dipendente risponde del proprio operato esclusivamente al Presidente della FIAF ed al Segretario Generale.
Congresso
art. 25 – Il Congresso della Federazione è un incontro periodico tra amatori della fotografia e si occupa esclusivamente di quanto attiene alla fotografia stessa, in particolare sotto l’aspetto espressivo, comunicativo, critico, culturale, associativo.
Al Congresso, che può svolgersi in occasione dell’Assemblea dei Soci o in altro momento, possono partecipare tutti i Soci.
La sede dell’Assemblea dei Soci e del Congresso, la data delle riunioni, gli argomenti all’ordine del giorno ed il calendario dei lavori vengono stabiliti di concerto tra il Consiglio Nazionale e gli organizzatori ai quali viene affidata la realizzazione delle manifestazioni congressuali.
Norme finali
art. 26 – L’Assemblea dei Soci può concedere deroghe individuali alle norme di rieleggibilità solo nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a quello delle cariche da ricoprire.
art. 27 – Le candidature per l’elezione del Presidente della FIAF, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri devono pervenire alla Segreteria della FIAF improrogabilmente entro il 31 gennaio dell’anno di scadenza del mandato dell’Organo da eleggere.
Non sono ammesse candidature a più incarichi.
I candidati a tutti gli incarichi FIAF, nei confronti dei quali non devono sussistere provvedimenti all’esame del Collegio dei Probiviri, devono essere in regola con il versamento della quota associativa da effettuare entro il 31 gennaio, fatte salve le tipologie dei Soci per i quali non è previsto il versamento della quota.
art. 28 – Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Nazionale, esamina ed approva le bozze del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo, nonché le connesse relazioni da sottoporre all’Assemblea nei termini di cui all’art. 10.
I progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo accompagnati dalla relazione del Presidente, dovranno essere messi a disposizione dei Soci presso la Segreteria nazionale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.
art. 29 – Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la FIAF ed uno o più Soci, e non composta amichevolmente dal Collegio dei Probiviri, unico foro competente sarà quello della città dove ha sede la Federazione.
art. 30 – Patrimonio della Federazione
Fanno parte del patrimonio della Federazione le entrate costituite da:
• quote associative;
• contributi ed oblazioni di Soci e di simpatizzanti;
• contributi di privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, dello Stato, del Comune, di altre Associazioni ed Istituzioni, finalizzati al sostegno delle attività istituzionali della Federazione;
• donazioni e lasciti testamentari.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette. Altrettanto non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
l’avanzo di gestione dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali e non può essere distribuito in qualunque modo o forma, tra i Soci.
Fanno altresì parte del patrimonio sociale tutte le dotazioni mobili ed immobili, materiali ed immateriali di proprietà della Federazione che siano stati dalla stessa acquistati nel corso della propria esistenza ovvero a lei pervenuti a titolo di omaggio, lascito, donazione, eredità e simili.
art. 31 – L’attività della FIAF è prevista fino al 31/12/2098 salvo proroga od anticipato scioglimento.
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della FIAF sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
art. 32 – Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni altra norma statutaria precedente.
l’iscrizione alla FIAF implica l’accettazione integrale del presente Statuto.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative di legge vigenti, riguardanti le Associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali.